LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 25.
Norme transitorie e finali.(119)
1 bis. (121) .
1 ter. (122)
1 quater. (122)
1 quinquies. (122)
8 bis. (127)
8 ter. (128)
8 quater. (128)
8 quinquies. (128)
8 sexies.
8 septies. I proprietari di edifici diversi da quelli funzionali all’agricoltura o ricadenti al di fuori delle aree agricole, che siano demoliti, oppure il cui uso divenga oggettivamente incompatibile, in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono ricostruire un nuovo edificio in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, previa deliberazione del consiglio comunale ed apposita convenzione, senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.(130)
8 octies. Il consiglio comunale individua gli edifici le cui destinazioni d’uso siano rese incompatibili a seguito della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, determinandone gli usi ammissibili in ragione degli impatti ambientali attesi. Con il medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche delle previsioni urbanistiche necessarie per garantire la funzionalità degli immobili interessati dalla realizzazione di tali infrastrutture.(131)
8 nonies. (132)
8 decies. Ferma restando l’applicazione nei confini stradali di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), al fine di evitare pregiudizi all’esercizio dell’attività agricola e alla tutela di ambiti territoriali caratterizzati da vulnerabilità ambientale e idrogeologica, nelle aree destinate all’agricoltura e in quelle non soggette a trasformazione urbanistica, individuate dal piano delle regole di cui agli articoli 10 e 10 bis, non è consentita la sosta di caravan e di autocaravan per un periodo di tempo superiore a ventiquattro ore. Tale divieto non si applica ai caravan ed autocaravan adibiti ad usi agrosilvopastorali e in occasione di sagre, fiere, altri eventi o manifestazioni di carattere temporaneo per i quali gli organizzatori siano in possesso dei relativi titoli legittimanti.(133)
8 undecies. L’inosservanza del divieto di cui al comma 8 decies comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 500,00 e l’obbligo di sgombero del veicolo e di ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza, è disposta la rimozione forzata, con oneri a carico del trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido.(133)
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
119. La rubrica è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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