LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 54.
Determinazione delle variazioni essenziali.
1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino anche singolarmente:
a) mutamento delle destinazioni d’uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’articolo 51;
b) aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:
1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:
1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi;
1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi;
1.3) all’1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi;
2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura superiore:
2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati;
2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri quadrati;
2.3) all’1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati;
c) modifiche:
1) dell’altezza dell’edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;
2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell’edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l’edificio sia previsto in fregio ad esse;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 27, purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.
2. Sono fatte salve le sanzioni di competenza delle autorità preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 ed alla disciplina delle aree regionali protette.
3. Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l’adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l’adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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