LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12

Legge per il governo del territorio(1)

(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12

Art. 70.
Finalità.
1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.(266)
2 bis. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì agli enti delle altre confessioni religiose [che presentano i seguenti requisiti:(267)
a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;
b) i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.](268)
2 ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2 bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione.(267)(269)
2 quater. [Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalità di funzionamento, una consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 bis. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.](267)
3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell’edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
NOTE:
1. Vedi le disposizioni contenute nell'art. 5 della l.r. 28 novembre 2014, n. 31. Torna al richiamo nota
266. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 3 febbraio 2015, n. 2. Torna al richiamo nota
267. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 3 febbraio 2015, n. 2. La Corte costituzionale con sentenza n. 63/2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, comma 2 quater. Torna al richiamo nota
268. La Corte costituzionale con sentenza n. 63/2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, comma 2 bis, limitatamente alle parole 'che presentano i seguenti requisiti:' e alle lettere a) e b). Torna al richiamo nota
269. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 63/2016. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi