LEGGE REGIONALE
11 marzo 2005
, N. 12
Legge per il governo del territorio(1)
(BURL n. 11, 1º suppl. ord. del 16 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-03-11;12
Art. 81.
1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell’articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.
2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nei PTCP, nei PTC dei parchi o nei piani territoriali regionali d'area.
3. La commissione si esprime obbligatoriamente:
a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 , nonché sugli interventi e sulle opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), di competenza dell’ente presso il quale è istituita;(311)
b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 64, comma 8;
NOTE:
310. L'articolo è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. 

311. La lettera è stata modificata dall'art. 28, comma 1, lett. b) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia