Legge Regionale 4 novembre 2005 , N. 16

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 45, 1° suppl. ord. del 08 Novembre 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-11-04;16

Art. 1
(Disposizioni non finanziarie)
1. Le classificazioni funzionali delle UPB d'entrata del bilancio di previsione sono modificate come indicato alla allegata tabella A.
2. Sono autorizzate, per l'esercizio 2005, variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità  della Regione) tra l'UPB 4.8.2.1.2.120 e l'UPB 4.8.2.3.2.123 appartenenti al gruppo UPB 4.8.2.1.2.120.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004)(2) sono abrogati i punti 16.109 e 16.110 dell'allegato A della medesima legge regionale. Dalla stessa data riacquistano vigenza le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 18 maggio 1990, n. 60 (Variazione al bilancio per l'esercizio 1990 ed al bilancio pluriennale 1990-1991 - Primo provvedimento)(3);
b) legge regionale 27 dicembre 1990, n. 65 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e al bilancio pluriennale 1990-1992 - Secondo provvedimento)(4).
5. Alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale)(5)è apportata la seguente modifica:
a) il primo e il quarto periodo del comma 34 dell’articolo 1 sono abrogati.
6. Al fine del recepimento delle osservazioni contenute nel rapporto di Audit della Commissione europea del 10 settembre 2004, fino alla chiusura della programmazione FSE 2000-2006, è sospesa l'applicazione dei commi 32 e 33 dell'articolo 1 della l.r. 18/2000. Sono fatti salvi gli incarichi di revisione conferiti ai sensi dell'articolo 1, commi 32 e 34, della l.r. 18/2000 per progetti e azioni relativi a graduatorie già  pubblicate al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la programmazione 2007-2013, la Giunta regionale avvia le procedure per la costituzione di un elenco regionale delle persone e delle società  di revisione, iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), cui può essere affidata la verifica contabile sui soggetti gestori delle attività  cofinanziate dal FSE.
11. Il Fondo di rotazione denominato Foncooper - Regione Lombardia, istituito ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) è gestito direttamente dalla Regione per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge 49/1985, mediante la società  finanziaria regionale o mediante l'affidamento a terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
12. La Giunta regionale determina le eventuali integrazioni dei criteri e delle modalità  per la concessione dei finanziamenti stabiliti ai sensi del Titolo I della legge 49/1985 e relativi decreti di attuazione, tenuto conto degli interventi attivati a valere sulla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia). Annualmente la Giunta regionale predispone e trasmette alla Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione una relazione sulla gestione del Fondo di cui al comma 11.
13. Il Fondo di cui al comma 11 è alimentato dalle rate di rientro disciplinate dalla legge 49/1985.
14. Il Fondo di cui al comma 11 confluisce nel Fondo unico di cui all'articolo 7, comma 18, lettera a), della presente legge.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 1 febbraio 2005, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 18 maggio 1990, n. 60, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 1990, n. 65, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 27 marzo 2000, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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