Legge Regionale 4 novembre 2005 , N. 16

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 45, 1° suppl. ord. del 08 Novembre 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-11-04;16

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione delle istruttorie dirette al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità  dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) ed in attuazione dell'articolo 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità  europee. Legge comunitaria 2004), è autorizzata la maggiore entrata di € 50.000,00 per l'anno 2005 ed € 100.000,00, per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. Le previsioni di entrata per gli anni 2005 e 2006 dell'introito derivante dal rilascio delle autorizzazioni ambientali integrate, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) sono rispettivamente ridotte ed incrementate per l'importo di € 300.000,00.
3. Per i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), è autorizzata, per l'anno 2005, la maggiore entrata di € 200.000,00.
4. E' autorizzata, per l'anno 2005, la maggiore entrata di € 100.000,00, derivante dai proventi per le sanzioni amministrative applicate per la violazione delle norme relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 17 della l.r. 73/1989.
5. In relazione al recupero delle somme trasferite per interventi in campo energetico di cui alla Convenzione tra la Regione Lombardia e AemGas s.p.a. per la realizzazione del progetto "Calore pulito e sicuro" è autorizzata, per l'anno 2005, la maggior entrata di € 2.000.000,00.
6. A seguito del recupero delle somme dovute in relazione agli accertamenti della tassa automobilistica regionale, per gli anni 2000/2003, è autorizzata la maggiore entrata di € 90.000.000,00 per l'anno 2006 e € 20.000.000,00 per l'anno 2007.
7. In relazione al maggior gettito dell'accisa erariale sulle benzine per autotrazione conseguente all'incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine) è autorizzata, per l'anno 2005, la maggiore entrata di € 3.001.181,57.
8. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"), che dispone che fino al 31 dicembre 2003 la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle Regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2000"), è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle Regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente, nonché delle somme anticipate dalla Regione Lombardia per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio ferroviario, per il periodo 2001/2003, è autorizzata, per l'anno 2005, la maggiore entrata di € 27.638.254,58.
9 In relazione a quanto previsto dall'articolo 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2005/2007, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

Iniziativa
2005
2006
2007
Anziani
- 1.065,00
- 1.065,00
- 1.065,00
Beni culturali
344.380,00
296.058,00
- 754.568,00
Accoglienza
1,00
1,00
- 14.718,00
Viabilità  primaria
- 268.310,00
334.163,00
- 111.056,00
Montagna
1,00
0,00
0,00
Rifiuti iniziativa decennale
- 26.353,00
- 936,00
- 99.166,00
Rifiuti iniziativa ventennale
- 15,00
76.515,00
- 87.818,00
Periferie urbane
1,00
1,00
1,00
Riqualificazione urbane
- 19.909,00
- 5.999,00
- 34.249,00
Territorio montano
- 4.804,00
- 1.201,00
- 1.201,00
Viabilità  minore
- 26.221,00
22.894,00
- 124.248,00
Tutela acque
- 86.569,00
87.025,00
- 110.262,00
Mini alloggi
- 33.770,00
- 32.297,00
- 65.143,00
Energia
1,00
1,00
1,00
Edilizia scolastica
1,00
117.165,00
- 473.615,00
Parcheggi
0,00
1,00
- 105.874,00
Governo elettronico
- 2.165,00
51.768,00
- 120.684,00
Strutture alternative per anziani e portatori di handicap
0,00
116.965,00
- 58.257,00
Impiantistica sportiva
0,00
56.689,00
253.225,00
TOTALE €
- 124.796,00
1.117.748,00
- 1.908.697,00

10. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la maggiore entrata di € 805.000,00 per l'alienazione di immobili di proprietà  regionale.
11. E' autorizzato per l'anno 2005, l'incremento di entrata e di spesa di € 7.421.958,39 in favore del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).
12. E' istituito, ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), il Fondo di rotazione per il finanziamento dei contributi trasferiti a enti pubblici, società  ed agenzie a partecipazione pubblica per lo sviluppo di strutture di servizio alle PMI in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori), per il quale sono autorizzate, per l'anno 2005, l'entrata e la spesa di € 99.453,94.
13. E' autorizzato, per l'anno 2005, l'incremento di entrata e di spesa di € 100.000,00 in favore del Fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici della Giunta regionale che abbia partecipato direttamente alla progettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).
14. Per la partecipazione della Regione alla realizzazione di progetti finanziati dalla Unione europea nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), ai sensi della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 1513/2002/CE, del 27 giugno 2002, è autorizzata, a titolo di cofinanziamento, la spesa di € 350.000,00, € 500.000,00 ed € 700.000,00 rispettivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007.
15. Per le spese di cui al comma 14, relativamente agli anni 2006 e 2007, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.
16. Per il cofinanziamento regionale degli interventi di edilizia sanitaria previsti dagli atti integrativi all'Accordo di Programma Quadro in materia di sanità  sottoscritto il 3 marzo 1999, nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 7, comma 21, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999-2001 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), la maggiore spesa in capitale di € 15.000.000,00, per l'anno 2005, € 9.000.000,00 per il 2006 ed € 6.004.000,00 per il 2007.
17. Per le spese di cui al comma 16, relativamente agli anni 2006 e 2007, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.
18. Al fine di rafforzare le strategie regionali di sostegno alla competitività  delle imprese lombarde, in coerenza con gli indirizzi previsti nel DPEFR:
a) è istituito il fondo unico per il sostegno alle imprese, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente dalla legge finanziaria regionale e successivamente ripartita con provvedimento della Giunta regionale;
b) è autorizzata la capitalizzazione annuale di Finlombarda s.p.a., che per l'anno 2005 è stabilita in € 100.000.000,00.
19. Le maggiori risorse resesi disponibili per il triennio 2005/2007 di parte corrente derivanti dal presente articolo sono di € 32.339.436,15 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 89.900.000,00 per l'anno 2006 ed € 19.400.000,00 per l'anno 2007 di competenza.
20. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono di € 114.319.796,00 di competenza e di cassa per l'anno 2005, di € 7.882.252,00 per l'anno 2006 ed € 7.912.697,00 per l'anno 2007 di competenza.
21. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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