Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 13 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-11;24

Art. 24
(Impianti termici civili)
1. La Giunta regionale, con appositi atti, dispone le limitazioni e le relative modalità di applicazione, riguardanti l'utilizzo di olio combustibile e di carbone negli impianti termici civili.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con apposito atto:
a) i requisiti minimi di prestazione energetica e le relative configurazioni degli impianti termici per il riscaldamento ad uso civile, alimentati con combustibili di origine fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
b) le prescrizioni da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di calore, alimentati con combustibili di origine fossile, collegati a canne fumarie collettive ramificate (CCR), o collegati a canne fumarie per le quali non è tecnicamente possibile l'installazione di generatori di calore che rispettino le configurazioni di cui alla lettera a);
b bis) le prescrizioni da rispettare in caso di sostituzione del generatore di calore e di ristrutturazione o di nuova installazione dell’impianto termico.(47)
3. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 2, individua altresì fasi e tempi di applicazione delle disposizioni a tutti gli edifici, con anticipazione temporale per gli edifici pubblici.
3 bis. Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E1 individuata all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi. Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici.(48)
4. Le province e i comuni, nell'ambito delle competenze relative al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici previste dagli articoli 28, comma 1, lettera c) e 27, comma 1, lettera d), della l.r. 26/2003, provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 bis.(49)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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