Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 4
(Istituzione di nuovi comuni)
1. L’istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito:
a) della fusione di due o più comuni contigui;
b) della istituzione, in uno o più comuni, di una o più borgate del comune o di più comuni, quando le condizioni dei luoghi non lo sconsiglino e sempreché il nuovo comune non abbia popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la costituzione del nuovo comune non comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;
c) di scorporo da aree d’intensa urbanizzazione site nell’area metropolitana di Milano, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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