Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 7 septies
(Ruolo del Presidente della Giunta regionale a seguito della richiesta comunale di avvio)(4)
1. Il Presidente della Giunta regionale, a seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale e, qualora intenda dar corso alla richiesta di cui all’articolo 7 sexies, tenuto conto anche dei criteri per la valutazione dei risultati del referendum consultivo di cui all’articolo 9 ter, commi 5 e 6, trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla stessa richiesta.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai comuni richiedenti la decisione assunta entro venti giorni dal termine di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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