Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 10
(Adempimenti per il procedimento legislativo)(4)
1. Il Consiglio regionale, a seguito della trasmissione dei pareri di cui all’articolo 8 alla competente commissione consiliare e dell’assunzione del referendum consultivo comunale di cui all’articolo 9, delibera sull’approvazione della proposta di legge.
2. Nei casi di effettuazione del referendum regionale di cui all’articolo 9 ter, il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all’articolo 8 e i risultati del referendum alla competente commissione consiliare per l’ulteriore corso del procedimento legislativo.
3. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, di cui agli articoli 7 quater, comma 4, e 9 ter, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all’articolo 8 alla competente commissione consiliare per l’ulteriore corso del procedimento legislativo.
4. Il Consiglio regionale delibera, di norma, in modo da consentire, in caso di approvazione, l’entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune il 1° gennaio dell’anno successivo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche in caso di iniziativa legislativa promossa ai sensi dell’articolo 7 septies, qualora la richiesta comunale di avvio pervenga al Presidente della Giunta regionale entro il 1° gennaio di ogni anno.
5. Qualora l’iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della l.r. 1/1971, il termine entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale è ridotto a due mesi e decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.
6. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, non si applicano le scadenze di cui all’articolo 9 ter, commi 1 e 3, e al comma 4 del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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