Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 16
(Deliberazioni dei consigli comunali proponenti)
1. L’iniziativa si esercita mediante deliberazione assunta dai consigli comunali proponenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le deliberazioni consiliari, oltre a rispondere ai criteri di cui all’articolo 21 del d.lgs. 267/2000, devono contenere:
a) l’elenco dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale della nuova provincia;
b) l’indicazione della popolazione dell’area interessata, secondo i dati ISTAT, riferiti al mese di dicembre dell’anno precedente;
c) l’individuazione del comune capoluogo, sede della nuova provincia;
d) la delimitazione cartografica su scala 1:10.000 della provincia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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