Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 20
(Trasmissione delle deliberazioni comunali)
1. Le deliberazioni con le quali i comuni intendono passare ad altra circoscrizione provinciale, a norma dell’articolo 19, sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all’articolo 21 del d.lgs. 267/2000, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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