Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 21
(Deliberazione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell’articolo 133 della Costituzione.
2. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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