Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 22
(Inammissibilità delle iniziative)
1. L’iniziativa per la costituzione di una nuova provincia non è ammessa allorché la popolazione della medesima sia inferiore al limite minimo di duecentomila abitanti.
2. È altresì preclusa l’iniziativa finalizzata al mutamento delle circoscrizioni provinciali, nei casi in cui il passaggio di un comune ad altra circoscrizione provinciale determini la diminuzione della popolazione della provincia preesistente al di sotto della soglia minima di duecentomila abitanti.
3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati qualora ricorrano obiettive ragioni giustificative, da indicarsi specificatamente nelle deliberazioni comunali con le quali viene assunta l’iniziativa, nonché nel parere reso dalla Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi