Legge Regionale 27 febbraio 2007 , N. 5

Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)

(BURL n. 9, 2° suppl. ord. del 02 Marzo 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-02-27;5

Art. 8
(Interpretazione autentica dell’art. 49, commi 2, 3 e 4 della l.r. 26/2003) (29)
1. L’articolo 49, comma 2, secondo periodo, e comma 3, della l.r. 26/2003, è da intendersi nel senso che la società cui spetta l’attività di gestione è unica a livello d’ambito territoriale ottimale e che, qualora la società non sia anche rappresentativa di almeno i due terzi dei comuni dell’ambito, la gestione è affidata o a un’unica società a livello d’ambito partecipata esclusivamente e direttamente da tutti i comuni, o altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale, a condizione che gli stessi esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti locali che la controllano, oppure a un’unica impresa a livello d’ambito individuata con le modalità di cui all’articolo 49, comma 3, lettera b), della l.r. n. 26/2003.
2. L’articolo 49, comma 4, primo periodo, della l.r. n. 26/2003, si interpreta nel senso che l’attività di erogazione del servizio è affidata a un soggetto unico a livello d’ambito territoriale ottimale.
NOTE:
29. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 per il testo oggetto della presente interpretazione autentica. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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