Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 8
(Delimitazione del Parco e consorzio di gestione)(2)
1. Nell'ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di interesse regionale, il parco delle Groane, istituito con legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 (Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge ed interessanti i comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate Mariano Comense, Meda, Misinto, Novedrate, Senago, Seveso, Solaro e Vertemate con Minoprio, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(3)
2. I predetti comuni, il comune di Milano, la provincia di Como, la Città metropolitana di Milano e la provincia di Monza e della Brianza, riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dagli articoli 9, 10, 11 e 12.(4)
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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