Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 9
(Funzioni del consorzio di gestione)
1. Il consorzio:
a) realizza l'integrale recupero ed il potenziamento naturalistico-ambientale del parco e ne promuove le destinazioni ad uso pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica, anche mediante costituzione di zone attrezzate, ferma restando la prevalenza delle aree libere e a verde;
b) gestisce il parco con le opere ed i servizi in esso attuati;
c) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale del parco di cui all'articolo 10, provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati agli atti espropriativi all'uopo occorrenti.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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