Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 12 quinquies
(Piano per il parco)(15)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 12 ter, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone che presentano elementi naturalistici di notevole significato ecologico sia floristico che faunistico;
b) ai complessi boscati;
c) ai complessi agricoli di valore storico e ambientale;
d) all’infrastrutturazione agricola di impianto storico e ai roccoli;
e) ai contenuti dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
2. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco naturale si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale e, in quanto tale, ha valore anche di piano paesaggistico, nonché di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
15. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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