Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 12 octies
(Norme finali)(18)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale del parco regionale, per gli edifici esistenti nelle aree in ampliamento, ovunque ubicati, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e consolidamento statico, ristrutturazione edilizia senza demolizione.
3. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel piano territoriale di coordinamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004 n. 18476 e successive modificazioni, nonché i piani di settore ed il regolamento approvati dall’ente parco, se non contrastanti con i divieti di cui all’articolo 12 septies, comma 1.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
18. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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