Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 13 bis
(Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)(21)
1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Bergamo, Ranica e Valbrembo, ivi comprese, per i comuni di Bergamo e Ranica, aree territoriali già ricadenti, rispettivamente, nei PLIS ‘Agricolo Ecologico Madonna dei Campi’ e ‘Naturalserio’, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, nonché nei comuni di Ranica e Bergamo per l’aggregazione di aree territoriali già parte, rispettivamente, dei Parchi locali di interesse sovracomunale ‘Naturalserio’ e ‘Agricolo Ecologico Madonna dei Campi’ e nel comune di Berbenno a seguito dell’integrazione del Monumento naturale ‘Valle del Brunone’ in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007” e si applica quanto previsto dall’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco dei Colli di Bergamo nel comune di Berbenno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e), della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
21. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 25 luglio 2022, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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