Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 31
(Delimitazione del parco)(26)
1. Il parco regionale della pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 (Istituzione del parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegate ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.(27)
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo 32, da tabelle con la scritta 'Parco pineta di Appiano Gentile e Tradate', aventi la caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
27. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi