Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 38 bis
(Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)(37)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento in Comune di Merate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale” ed è approvata secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale”, non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove cave;
b) il livellamento dei terrazzi e dei declivi;
c) l’alterazione e la distruzione di zone umide e torbiere;
d) l’abbandono o la costituzione di depositi permanenti o temporanei di rifiuti o materiali dismessi;
e) l’ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l’ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;
f) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d’acqua e l’attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali;
g) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;
h) la chiusura degli accessi ai corpi d’acqua;
i) la trasformazione dei boschi, fatti salvi per gli interventi finalizzati all’arricchimento della biodiversità;
j) l’eliminazione delle siepi di specie indigene nelle aree agricole;
k) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non per le aree di pertinenza delle abitazioni e delle strutture aziendali, nonché per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di vivai, di colture pregiate o di particolare valore, nei quali casi sono da eliminarsi una volta cessato l'utilizzo; non possono comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva la realizzazione di muretti a secco;
l) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale;
m) l’allestimento e l’esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;
n) l’apposizione e il rinnovo delle concessioni per cartelli o manufatti pubblicitari, ad eccezione di quanto relativo alla segnaletica pubblica, compresa quella al servizio del parco, nonché viaria, turistica e indicante edifici, servizi pubblici o aziende agricole.
3. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nelle altre aree oggetto di ampliamento, fino alla data di pubblicazione dell’approvazione della variante di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) – Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale”, si applicano le norme di salvaguardia della variante al piano territoriale di coordinamento adottata con deliberazione di assemblea consortile n. 4 del 30 gennaio 2006.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
37. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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