Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 38 septies
(Divieti)(44)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, introdurre specie vegetali non autoctone che possano alterare l’equilibrio naturale, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco, come regolamentati dall’ente gestore;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava e miniera nonché l’asportazione di minerali;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica nonché abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi a fini agricoli autorizzati dal parco;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto al comma a);
h) accendere fuochi all’aperto, se non connessi all’attività agricola o forestale, e ad eccezione di quanto praticato nelle aree destinate alla fruizione e nell’immediata adiacenza dei fabbricati;
i) trasformare, anche temporaneamente, le aree destinate ad uso agro-forestale, per finalità diverse da quanto compatibile con gli obiettivi elencati nell’articolo 38 ter, ed in particolare per finalità diverse da quelle agricolo-forestali e di riqualificazione naturalistica o paesaggistica, fatto salvo quanto regolamentato dal parco;
j) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per i mezzi di pubblico servizio.
2. Il regolamento del parco stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 4, della legge 394/1991.
3. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
44. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi