Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 55
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell'Adamello è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatte salve le raccolte di specie e frutti del sottobosco come regolamentate dall'ente gestore;
c) aprire nuove cave e coltivare torbiere, realizzare nuove discariche di rifiuti e depositi permanenti di materiali dismessi;
d) accendere fuochi all'aperto ed allestire attendamenti o campeggi, con la sola esclusione del bivacco alpino o delle aree individuate dall'ente gestore;
e) realizzare nuovi elettrodotti, fatti salvi la manutenzione e l'adeguamento tecnologico di quelli esistenti;
f) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a), istituire zone di addestramento cani;
g) raccogliere minerali e fossili se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
h) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole, di malga e di gestione dei rifugi, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere, e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;
i) avviare altre attività, anche di carattere temporaneo e che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente, incompatibili con le finalità del parco naturale.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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