Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 75 ter
(Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)(55)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Albiate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16‘Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi’. Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell’Oglio Nord).
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Albiate, Bosisio Parini, Eupilio e Nibionno si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
55. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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