Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 114
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l'istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica ed irrigazione.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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