Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 126
(Norme procedurali per la disciplina dei boschi)
1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco è stabilita dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale).
2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione, della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato, ovvero di enti od istituti di ricerca, ovvero dell'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF).
3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione colturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d'uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 e dall'articolo 4 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).
4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e articolo 5 della l.r. 27/2004.
5. L'autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto commaè rilasciata, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 9/1977, dal presidente del consorzio del parco.
6. Fino alla data di adozione del piano territoriale del coordinamento del parco, le competenze attribuite al presidente del consorzio del parco dalla l.r. 9/1977 sono svolte dai presidenti delle comunità montane competenti per territorio.
7. Le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con enti ed istituti di ricerca, ovvero con l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), ovvero con il corpo forestale dello Stato per la collaborazione tecnico-consultiva di cui al precedente secondo comma.
8. La Giunta regionale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla l.r. 9/1977 e determina, nell'ambito del riparto dei fondi previsti dalla l.r. 86/1983, i contributi agli enti competenti per la copertura delle relative spese.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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