Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 141
(Integrazioni allo statuto della comunità montana e gestione del parco)
1. Al fine di garantire risorse umane e strumentali per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Alto Garda bresciano adotta le necessarie integrazioni e modificazioni al proprio statuto ai sensi dell'articolo 140 e con i contenuti di cui al secondo comma del presente articolo.
2. Le integrazioni allo statuto della comunità montana ai fini della gestione del parco devono prevedere:
a) l'istituzione del comitato scientifico del parco, che dovrà essere composto da esperti di elevata qualificazione nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche e agroforestali, tra cui almeno un architetto, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un rappresentante dell'azienda regionale delle foreste;
b) la pianta organica e l'organizzazione della struttura operativa per la gestione del parco, cui è preposto il direttore di cui all'articolo 142;
c) le forme e modalità di collaborazione, ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della l.r. 86/1983, con l'azienda regionale delle foreste, al fine di garantire l'autonomia gestionale nel territorio di competenza della stessa, i cui interventi devono essere corrispondenti alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento e dei piani di settore del parco;
d) le forme e le modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del parco, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea - delle associazioni culturali, naturalistiche, sportive e ricreative venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole;
e) l'entità del contributo annuale della comunità montana per la gestione del parco.
3. Al comitato scientifico di cui alla lettera a) del precedente secondo comma compete:
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
c) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al direttore, al consiglio direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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