Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 154
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell'Alto Garda Bresciano è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore ed immettere esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona, salvo eventuali reintroduzioni di specie localmente estinte;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, nonché introdurre e mettere a dimora genotipi non presenti nell'area, che possano alterare l'equilibrio naturale;
c) aprire nuove cave, miniere e discariche, coltivare torbiere e realizzare depositi permanenti di materiali dismessi;
d) raccogliere minerali e fossili se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall'ente gestore;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi di acquedotti rurali e consortili autorizzati dal parco, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere, e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione atto ad alterare i cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
i) accendere fuochi all'aperto, se non connessi all'attività agricola e forestale, ad eccezione delle aree identificate dall'ente gestore come destinate a fruizione pubblica;
j) sorvolare l'area con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo.
2. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni del piano territoriale di coordinamento del parco regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2003, n. 7/13939 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni) se non contrastanti con le disposizioni del comma 1.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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