Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 160
(Organizzazione del parco)(75)
1. L’organizzazione dell’ente gestore del ‘Parco Agricolo Sud-Milano’è disciplinata dall’articolo 22 ter della l.r. 86/1983, fatto salvo quanto specificamente previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo e agli articoli 164 e 164 bis.
2. Il consiglio di gestione del parco è composto dai seguenti undici membri:
a) il presidente e due membri eletti dalla comunità del parco;
b) tre membri nominati dalla Giunta regionale;
c) un membro nominato dalla Città metropolitana di Milano;
d) un membro nominato dal comune di Milano;
e) due membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed eletti dalla comunità del parco;
f) un membro designato dalle associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 349/1986 ed eletto dalla comunità del parco.
3. I membri del consiglio di gestione di cui al comma 2, lettere a) e b), sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco. Per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l’esercizio della carica, di cui al d.lgs. 267/2000. Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
75. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 29. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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