Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 164 bis
(Sede legale e quota obbligatoria di partecipazione)(80)
1. La sede legale del ‘Parco Agricolo Sud-Milano’è ubicata nel territorio del comune di Milano, in un immobile nella disponibilità della Regione indicato nello statuto.
2. La quota obbligatoria per i comuni di cui all’articolo 158è commisurata al numero degli abitanti residenti negli stessi comuni, da aggiornarsi con le rilevazioni ISTAT; l’importo per abitanti verrà stabilito nello statuto. Per il comune di Milano e per la Città metropolitana di Milano l’importo della quota obbligatoria verrà stabilito nello statuto.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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