Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

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Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16#ann1

ALLEGATO A(152)

FONTI PLANIMETRIE (DELIMITAZIONE PARCHI)



Parco
Legge istitutiva
Leggi di modifica
Adamello
L.r. 16.9.1983, n. 79
(BURL 19.09.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)

Adda Nord
L.r. 16.9.1983, n. 80(47)
(BURL 19.09.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)
L.r. 30.04.2015, n. 10“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Modifica dei confini del Parco regionale dell'Adda Nord”(153)
Adda Sud
L.r. 16.9.1983, n. 81
(BURL 19.9.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)
L.r. 16 luglio 2019, n. 13
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell’ente gestore del parco regionale dell’Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell’ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona(154)
Agricolo Sud Milano
L.r. 23.4.1990, n. 24
(BURL 27.04.1990 n. 17, 1º suppl. ord.)

Alto Garda Bresciano
L.r. 15.9.1989, n. 58
(BURL 20.9.1989 n. 38, 3º suppl. ord.)

Campo dei Fiori
L.r. 19.3.1984, n. 17
(BURL 24.03.1984 n. 12, 1º suppl. ord.)
L.r. 4.12.2009, n. 26“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori
(BURL 9.12.2009, n. 49, 1° suppl. ord.)(155)
L.r. 5 agosto 2016, n. 21
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell’Oglio Nord(156)
L.r. 16 luglio 2019, n. 13
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell’ente gestore del parco regionale dell’Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell’ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona(154)
Colli di Bergamo
L.r. 18.8.1977, n. 36
(BURL 22.8.1977 n. 33, suppl. ord.)
L.r. 5.12.1979 n. 71
(BURL 7.12.1979 n. 49, 1º suppl. ord.)
L.r. 29.07.2009, n. 10“Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale”(157)
L.r. 25 luglio 2022, n. 15
Ampliamento dei confini del Parco regionale dei Colli di Bergamo nei comuni di Valbrembo e Ranica ai sensi della l.r. 86/1983, nonché nei comuni di Ranica e Bergamo per l’aggregazione di aree territoriali già parte, rispettivamente, dei Parchi locali di interesse sovracomunale ‘Naturalserio’ e ‘Agricolo Ecologico Madonna dei Campi’ e nel comune di Berbenno a seguito dell’integrazione del Monumento naturale ‘Valle del Brunone’ in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007.(158)
Grigna Settentrionale
L.r. 2.3.2005, n. 11
(BURL 4.3.2005 n. 9, 2º suppl. ord.)

Groane
L.r. 20.8.1976, n. 31
(BURL 25.8.1976 n. 34, 2º suppl. ord.)
L.r. 24.8.1977 n. 43
(BURL 26.8.1977 n. 34, suppl. ord.)
L.r. 29.04.2011, n. 7
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale(159)
L.r. 28.12.2017, n. 39
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea(160)
Mincio
L.r. 8.9.1984, n. 47
(BURL 12.09.1984 n. 37, 1º suppl. ord.)
L.r. 26.5.2022, n. 11
(B.U. 30 maggio 2022, n. 22, suppl.)
Ampliamento dei confini del parco regionale del Mincio a seguito dell’integrazione delle riserve naturali ‘Garzaia di Pomponesco’, ‘Palude di Ostiglia’, ‘Isola Boscone’, ‘Complesso morenico Castellaro Lagusello’ e del monumento naturale ‘Area umida di San Francesco’, in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016 n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(161)
L.r. 13.12.2022, n. 28
(B.U. 16 dicembre 2022, n. 50, suppl.)
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022(162)
Monte Barro
L.r. 16.9.1983, n. 78
(BURL 19.9.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)

Monte Netto
L.r. 8.6.2007, n. 11
(BURL 12.06.2007 n. 24, 1º suppl. ord.)

Montevecchia e Valle del Curone
L.r. 16.9.1983, n. 77
(BURL 19.9.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)
L.r. 07.04.2008, n. 13“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale”
(BURL 10.04.2008 n. 15, 2º suppl. ord.)(163)
L.r. 16 luglio 2019, n. 13
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell’ente gestore del parco regionale dell’Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell’ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona(154)
Nord Milano
L.r. 11.6.1975, n. 78
(BURL 12.6.1975 n. 24, 1º suppl.)
L.r. 10.8.1982 n. 46
(BURL 11.12.1982 n. 32, 1º suppl. ord.)
L.r. 29.07.2009, N. 10“Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale”(164)

L.r. 22.12.2015, n. 40
'Accorpamento del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Balossa al Parco regionale Nord Milano ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”), e conseguente modifica dei confini del Parco regionale. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)'(165)
Oglio Nord
L.r. 16.4.1988, n. 18
(BURL 20.4.1988 n. 16, 1º suppl. ord.)
L.r. 5 agosto 2016, n. 21
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell’Oglio Nord(166)
Oglio Sud
L.r. 16.4.1988, n. 17
(BURL 20.4.1988 n. 16, 1º suppl. ord.)
L.r. 16 luglio 2019, n. 13
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell’ente gestore del parco regionale dell’Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell’ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona(154)
Orobie Bergamasche
L.r. 15.9.1989, n. 56
(BURL 20.9.1989 n. 38, 3º suppl. ord.)
L.r. 12.5.1990 n. 59
(BURL 17.5.1990 n. 20, 3º suppl. ord.)
Orobie Valtellinesi
L.r. 15.9.1989, n. 57
(BURL 20.9.1989 n. 38, 3º suppl. ord.)

Pineta di Appiano Gentile e di Tradate
L.r. 16.9.1983, n. 76
(BURL 19.9.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)

Serio
L.r. 1.6.1985, n. 70
(BURL 5.6.1985 n. 23, 1º suppl. ord.)
L.r. 10.5.1986 n. 11
(BURL 14.5.1986 n. 20, 1º suppl. ord.)

L.r. 21 ottobre 2022, n. 19
Ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio, ai sensi dell’articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007, nei comuni di Pedrengo e Seriate per l’aggregazione del relativo territorio già parte del Parco locale di interesse sovracomunale del Serio Nord, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016, e nel comune di Covo ai sensi della l.r. 86/1983 e dell’articolo 11, comma 1, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007(167).
Spina Verde di Como
L.r. 4.3.1993, n. 10
(BURL 9.3.1993 n. 10, 1º suppl. ord.)

Valle del Lambro
L.r. 16.9.1983, n. 82
(BURL 19.9.1983 n. 37, 2º suppl. ord.)
L.r. 20.01.2014, n. 1
Legge regionale (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi” - Ampliamento dei confini del parco regionale della Valle del Lambro. Norme di salvaguardia nelle aree oggetto di ampliamento dei confini dei parchi regionali e naturali)(168)
L.r. 5 agosto 2016, n. 21
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell’Oglio Nord(169)
Valle del Ticino
L.r. 9.1.1974, n. 2
(BURL 10.1.1974, n. 2, suppl.)

Adamello
(parco naturale)
L.r. 01.12.2003, n. 23
(BURL 5.12.2003 n. 49, 1º suppl. ord.)

Adda Nord
(parco naturale)
L.r. 16.12.2004, n. 35
(BURL 21.12.2004 n. 52, 1º suppl. ord.)

Alto Garda Bresciano
(parco naturale)
L.r. 01.12.2003, n. 24
(BURL 5.12.2003 n. 49, 1º suppl. ord.)

Bosco delle Querce
(parco naturale)
L.r. 28.12.2005, n. 21
(BURL 31.12.2005 n. 52, 2° suppl. ord.)

Campo dei Fiori
(parco naturale)
L.r. 14.11.2005, n. 17
(BURL 18.11.2005 n. 46, 2º suppl. ord.)
L.r. 5 agosto 2016, n. 21
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro, modifica dei confini dei Parchi regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale dell’Oglio Nord(170)
Colli di Bergamo
(parco naturale)
L.r. 27.3. 2007, n. 7
(BURL 30.03.2007 n. 13, 1º suppl. ord.)

Monte Barro
(parco naturale)
L.r. 29.11.2002, n. 28
(BURL 3.12.2002 n. 49, 1º suppl. ord.)

Nord Milano
(parco naturale)
L.r. 19.10.2006, n. 23
(BURL 24.10.2006 n. 43, 1° suppl. ord.)

Spina Verde di Como
(parco naturale)
L.r. 02.5.2006, n. 10
(BURL 4.5.2006 n. 18, 1° suppl. ord.)

Valle del Lambro
(parco naturale)
L.r. 9.12.2005, n. 18
(BURL 13.12.2005 n. 50, 1º suppl. ord.)

Valle del Ticino
(parco naturale)
L.r. 12.12.2002, n. 31
(BURL 17.12.2002 n. 51, 1º suppl. ord.)

Pineta di Appiano Gentile e Tradate
(parco naturale)
“Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”(171)
L.r. 05.07.2010, n. 7“Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato Ordinamentale 2010”(172)
Montevecchia e Valle del Curone
(parco naturale)
L.r. “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale”(173)


ALLEGATO B –art. 203

I. DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO
1. L’area del parco regionale del Monte Netto, così come delimitata nella cartografia allegata alla l.r.11/2007è suddivisa nelle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):
a) il complesso del bosco;
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
c) il contesto della vite familiare;
d) l’ambiente agricolo;
e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;
h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.

a. Il complesso del bosco
1. Comprende il patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno essere orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri peculiari.
2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente:
a) interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della vegetazione;
b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;
c) per le aree non occupate dal bosco, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura;
d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali generali;
e) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;
f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.

b. Il sistema della coltura specializzata a vigneto.
1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura professionale.
2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
3. E’ ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti.
4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, è altresì ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). Tali interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.
5. Per l’edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi dell’articolo 59 della l.r. 12/2005, devono concorrere superfici coltivate a vite per una quota non inferiore all’ottanta percento.

c. Il contesto della vite familiare
1. Comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di testimonianza propri di una conduzione dei fondi e di una modalità di coltivazione tradizionale pur consentendo la libera forma di allevamento della vite (forma di allevamento della vite ovvero modalità di sviluppo nello spazio degli organi riproduttivi e vegetativi).
2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura; sono inoltre ammessi il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
3. In tali aree, pur potendo concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall’articolo 59 della l.r. 12/2005, non sono ammesse nuove edificazioni. Al solo fine della conduzione agricola-familiare del fondo, è ammessa la realizzazione di rustici agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) superficie coperta non superiore a metri quadri 12;
b) altezza media interna non superiore a metri 2,40;
c) utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive tradizionali;
d) distanza delle strade non inferiore a metri 5;
e) distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 10.

d. L’ambiente agricolo
1. Comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell'utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione agricola; l’unitàè ulteriormente qualificata in sub-unità corrispondenti alle specifiche caratteristiche omogenee in termini di utilizzo del suolo, struttura e tipologia delle attività di conduzione, tipicità dell’interazione agricoltura, ambiente e territorio:
a) la zona dell’agricoltura professionale della pianura;
b) la zona agricola ambientale;
c) la zona agricola periurbana.
2. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo. Nella sub-unità dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub-unità dell’agricoltura periurbana è ammesso l’allevamento zootecnico; nella sub-unità agricola ambientale è ammesso il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti.
3. Sono altresì ammesse la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della l.r. 12/2005, nella sub-zona dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub-zona agricola periurbana è ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari. Nella sub-zona agricola ambientale sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento degli edifici agricoli esistenti come stabilito nel vigente piano regolatore alla data di approvazione della legge regionale n. 11/2007. Tali interventi devono essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.
5. Gli interventi di costruzione di nuove strutture e infrastrutture finalizzate alla realizzazione di impianti di allevamento zootecnico sono comunque subordinati alla redazione di un progetto paesistico di dettaglio che attraverso un adeguato impiego della vegetazione riduca l’impatto paesistico degli edifici e integri l’intervento con il contesto. Le specie arboree devono essere scelte con particolare attenzione in relazione alle caratteristiche pedologiche del terreno, alle caratteristiche ecologiche e percettive delle essenze e con riferimento, comunque, a specie autoctone.
6. Nella sub-zona dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub- zona agricola periurbana per gli impianti di allevamento zootecnico esistenti che si dotano di certificazione ambientale (ISO 14000/EMAS), oltre agli interventi di cui al punto 4, è comunque ammesso, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, un incremento volumetrico pari al dieci percento massimo della consistenza edificatoria esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del Parco.

e. Il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili
1. Comprende le aree che costituiscono l’ambito dell’ecosistema di riferimento della fascia fluviale del fiume Mella. Il corso d’acqua, affiancato da residui elementi di naturalità, allo stato attuale presenta precarie condizioni di equilibrio ecologico, condizione che rende opportuna una complessiva riqualificazione ambientale. Comprende altresì le aree che vedono la presenza di aste di fontanile e di un significativo reticolo idrico minore, entrambi elementi costitutivi del passaggio dalla pianura irrigua seminativa. Il Parco promuove azioni di salvaguardia di questi fondamentali elementi che costituiscono il supporto alla costruzione di una rete ecologica diffusa di connessione tra il sistema ambientale del Monte Netto e il resto del territorio.
2. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume o immessi sul suolo e negli strati del sottosuolo, devono rispondere agli obiettivi di qualità disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
3. In tale UTPE gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione della potenziale utilizzazione fruitiva sostenibile, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche delle aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, le attività sportive e ricreative di interesse generale, se compatibili con le finalità del parco e di limitato consumo di suolo. È comunque vietata la costruzione di nuovi edifici sia pubblici che privati.

f. Il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico
1. Comprende le aree caratterizzate da una complessiva fragilità ambientale in ragione della presenza di un’attività estrattiva di cava, una discarica, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non pregiate e da vegetazione arborea non precisamente adeguata e coerente con le caratteristiche del territorio e del paesaggio.
2. Il Parco promuove azioni di tutela integrata, finalizzate al recupero ambientale e alla qualificazione paesistica di tale UTPE.
3. Gli interventi di recupero ambientale devono essere finalizzati, in particolare, a mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da potenziale pericolosità, ripristinare l’ecosistema ambientale e i caratteri connotativi del paesaggio, orientare la realizzazione di spazi a verde attrezzato per la fruizione sostenibile del Parco.
4. In tale UTPE è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e il mantenimento dell'attività di allevamento esistente, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
5. Le opere di difesa e di regimazione idraulica devono privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e l’impiego di materiali tradizionali e comunque compatibili con le valenze paesistiche del territorio.
6. Per le aree caratterizzate dall’esistenza di impianti vitivinicoli propri della coltura professionale o di pertinenza delle aziende vitivinicole professionali, si applicano le disposizioni di cui alla UTPE denominata “il sistema della coltura specializzata a vigneto”.

g. Il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario
1. I centri storici comprendono strutture insediative tipicamente urbane, che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale e specificatamente architettonico e urbanistico. Costituiscono i luoghi fondativi del territorio urbano e realizzano un'identità culturale da salvaguardare e promuovere. Rilevanza viene data anche a scorci e visuali che consentono di cogliere a distanza le strutture insediative storiche poste sull’orlo di terrazzo del Monte Netto.
2. In tali UTPE di iniziativa comunale gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione del sistema insediativo storico al sostegno di servizi territoriali per la promozione dell’identità del Parco, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale, le attività ricettive specialistiche di supporto all’attività vitivinicola quali degustazione e vendita dei prodotti propri delle aziende comprese nel Parco e le attività didattiche specialistiche del settore agricolo.

h. Gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale
1. Comprendono gli ambiti territoriali connotati dalla presenza di tessuti urbani esistenti o di completamento, la cui disciplina è demandata all’iniziativa comunale, nell’ambito delle rispettive competenze pianificatorie e programmatorie.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti in dette UTPE sono assoggettati alle disposizioni dei rispettivi strumenti urbanistici comunali.

II. NORME PARTICOLARI DI TUTELA
1. Al fine della tutela dei sistemi di identità territoriali, delle risorse agricole e degli ambiti ed elementi connotativi del paesaggio, si applicano nell’intero ambito del Parco le disposizioni di cui al presente punto.
2. Al di fuori degli ambiti del sistema della cascine di carattere storico documentario di cui alla parte I, punto g, punto 1, si osservano le seguenti prescrizioni:
a) non sono ammesse modificazioni dell'andamento altimetrico dei terreni che possano determinare pregiudizio agli elementi geomorfologici che costituiscono le forme caratteristiche del territorio;
b) negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 20 metri, misurata a partire dall'orlo superiore della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale;
c) negli interventi di trasformazione edilizia-urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 50 metri, misurata a partire dal piede della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale.
3. Nelle aree ricomprese nelle fasce di cui alle lettere b) e c) del punto 2 sono consentiti, qualora non diversamente specificato nelle disposizioni relative alle singole UTPE:
a) gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, con l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) la realizzazione di opere pubbliche;
c) l'utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
4. Al fine di conseguire la tutela della morfologia centuriata, devono essere mantenute e salvaguardate le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione quali le strade, le strade poderali, i canali di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, i tabernacoli agli incroci degli assi stradali, le piantate ed i filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture per la viabilità e per la canalizzazione a fini irrigui, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale determinata dalla centuriazione.
5. Al fine della tutela e della valorizzazione del sistema dei fontanili, elementi qualificanti del patrimonio paesistico del Parco in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico, non sono ammessi interventi ed azioni che possano comportare alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi all’intorno. In particolare, non sono consentite opere di urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile.
6. La viabilità storica con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva, per la cui tutela sono da evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato.
7. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici, nel Parco sono vietati le attività di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e sottosuolo; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido o gassoso, nelle acque superficiali e sotterranee.
8. Fatte salve le quantità estrattive totali di 1.000.000 mc in 10 anni nell’ambito territoriale estrattivo previsto del vigente Piano della Provincia di Brescia – settori argille, pietre ornamentali e calcari - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2000 n. VII/120, nel Parco è vietato l’esercizio, l’ampliamento e l’apertura di nuove cave. In caso di variazione o revisione del vigente Piano delle attività estrattive della Provincia di Brescia, non potranno essere previsti incrementi della produzione già programmata.
9. Con l’osservanza delle disposizioni regionali vigenti in materia ed in conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale, è consentito l’esercizio dell’attività venatoria in tutta l’area del Parco.
10. l'eventuale attraversamento dei terreni da parte di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e di linee telefoniche è consentito previa verifica della compatibilità ambientale che dimostri sia la necessità delle opere stesse sia l’assenza di alternative.
11. Le opere di cui al punto 10 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l’assetto naturalistico e paesaggistico delle aree interessate.

III. NORME PARTICOLARI DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA CASCINE
1. Al fine di valorizzare la rilevanza paesistico-culturale del sistema delle cascine agricole di valore testimoniale e connotative dell’organizzazione del sistema insediativo per la produzione rurale, è ammessa la riconfigurazione tipologica e funzionale delle cascine esistenti di carattere storico–documentario individuate nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata “Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche”, costituita da un foglio e Allegato A alla l.r. 11/2007.
2. Fatta salva l’osservanza delle specifiche norme di settore, sono compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale di origine agricola, le attività connesse all’agricoltura, le utilizzazioni per le attività agrituristiche, le attività ricettive specialistiche di supporto all’attività vitivinicola quali degustazione, cantine, vendita dei prodotti propri dell’azienda, le attività didattiche alternative inserite in progetti di educazione ambientale e al territorio quali fattorie didattiche e scuole specialistiche nel settore agricolo.
3. Il progetto ed il conseguente intervento di riconfigurazione tipologica e funzionale di cui al punto 1, dovrà riguardare sia l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria e dovrà essere promossa la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, interni ed esterni, che abbiano valore storico, artistico o documentario.
4. E’ inoltre consentito, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, l’incremento volumetrico massimo del dieci percento, elevabile al quindici percento massimo per interventi finalizzati alla realizzazione di aziende agrituristiche, del volume esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del Parco. Il volume esistente deve essere individuato sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo e computato secondo le modalità stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari.

NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
153. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 30 aprile 2015, n. 10. Torna al richiamo nota
154. L'allegato è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 16 luglio 2019, n. 13. Torna al richiamo nota
155. L'allegato è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2009, n. 26. Torna al richiamo nota
156. L'allegato è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
157. L'allegato è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Torna al richiamo nota
158. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 25 luglio 2022, n. 15. Torna al richiamo nota
159. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
160. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 39. Torna al richiamo nota
161. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 26 maggio 2022, n. 11. Torna al richiamo nota
162. L'allegato è stato modificato dall'art. 12, comma 2, lett. b) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28. Torna al richiamo nota
163. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
164. L'allegato è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Torna al richiamo nota
165. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 40. Torna al richiamo nota
166. L'allegato è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
167. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 21 ottobre 2022, n. 19. Torna al richiamo nota
168. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 20 gennaio 2014, n. 1. Torna al richiamo nota
169. L'allegato è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
170. L'allegato è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 5 agosto 2016, n. 21. Torna al richiamo nota
171. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
172. L'allegato è stato modificato dall'art. 35, comma 2 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
173. L'allegato è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 7 aprile 2008, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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