Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale(1)

(BURL n. 12, 1° suppl. ord. del 17 Marzo 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-12;3

Art. 2
(Principi ed obiettivi)
1. Il governo della rete delle unità d'offerta sociali si informa ai seguenti principi:(3)
a) rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza;
b) universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze;
c) libertà di scelta, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni;
d) personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona;
e) promozione dell'autonomia della persona e sostegno delle esperienze tese a favorire la vita indipendente;
f) sussidiarietà verticale e orizzontale;
g) riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
h) promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale;
i) solidarietà sociale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
j) effettività ed efficacia delle prestazioni erogate.
2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:
a) omogeneità ed adeguatezza della rete delle unità di offerta ai bisogni sociali;(4)
b) flessibilità delle prestazioni, anche attraverso la predisposizione di piani individualizzati di intervento;
c) integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie e di settore, in particolare dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della casa;(5)
d) efficienza della rete delle unità di offerta ed ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 1 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 3 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 8, lett. j), numero 5 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Sino a tale data, per la parte oggetto di modifica, consulta il testo in vigore fino al 28 agosto 2015 nella sezione “Testi previgenti”. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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