Legge Regionale 31 marzo 2008 , n. 10

Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-31;10

Art. 14
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dagli enti di cui all'articolo 5, comma 9, tramite le guardie dei parchi regionali e naturali, le guardie boschive comunali, la polizia locale, le guardie ecologiche volontarie, nonché il personale con funzioni di vigilanza ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) in forza presso gli enti gestori del servizio di vigilanza ecologica volontaria, le comunità montane, le province, le aree protette, previe opportune intese e salve le competenze dei corpi e degli organi statali.
2. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 13, comma 7, ricevono le segnalazioni e gli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate dai soggetti di cui al comma 1 e, ove necessario, provvedono all'irrogazione delle sanzioni.
3. Gli enti di cui al comma 2 individuano modalità di raccordo per la registrazione anche telematica delle risultanze dell'attività di vigilanza di rispettiva competenza.
4. Per quanto non previsto dall'articolo 13 e dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 90/1983.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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