Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 15

Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale(1)

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;15

Art. 4
(Conferenza dei servizi e progettazione definitiva)
1. Il progetto definitivo delle opere di cui all'articolo 1 è predisposto ai sensi dell'articolo 166 del d.lgs. 163/2006 a cura del concessionario, che deve allegare al progetto definitivo l'eventuale aggiornamento del piano economico finanziario di concessione.
2. Il progetto definitivo è rimesso dal soggetto aggiudicatore alla Regione, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti, nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto, inoltrano alla Regione le motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuate in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dalla Regione a mezzo di apposita conferenza di servizi istruttoria, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Alla conferenza dei servizi si applicano le norme procedurali disposte dall'articolo 168, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 163/2006. I riferimenti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti contenuti nel medesimo articolo 168 del d.lgs. 163/2006 devono intendersi rivolti alla Regione.
4. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, la Regione valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute, nel termine di cui al comma 2, da parte delle amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti e formula la proposta di approvazione del progetto definitivo, che riporta tutte le proposte di prescrizioni e varianti acquisite agli atti nonché l'indicazione di quelle accoglibili in quanto compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali ed i vincoli determinati dal piano economico e finanziario di concessione. Il Presidente della Giunta regionale, nei dieci giorni successivi alla formulazione della proposta, trasmette la stessa al CIPE inoltrandola, altresì, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. Sulla proposta formulata dalla Regione, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si esprime nei venti giorni successivi al ricevimento della proposta medesima, decorsi i quali, il CIPE, nei quarantacinque giorni successivi, approva il progetto definitivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166, comma 5, del d.lgs. 163/2006, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5 senza alcun provvedimento del CIPE, si applica quanto disposto all'articolo 3, comma 9 e 9 bis. In tale ipotesi, i provvedimenti adottati dalla Regione hanno gli effetti di cui all'articolo 166 del d.lgs. 163/2006.(4)
7. La procedura di cui ai commi da 3 a 6 si applica altresì alle varianti al progetto definitivo, di cui all'articolo 169 del d.lgs. 163/2006, che richiedono l'approvazione del CIPE. Per eventuali adeguamenti della valutazione di impatto ambientale, la Regione si avvale della commissione speciale VIA di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, che opera ai sensi dell'articolo 185 del d.lgs. 163/2006. I riferimenti al Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare contenuti all'articolo 185 devono intendersi rivolti alla Regione.
8. Le varianti da apportare al progetto definitivo delle infrastrutture di cui all'articolo 1, sia in fase di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione, che non richiedono l'approvazione del CIPE ai sensi dell'articolo 169 del d.lgs. 163/2006, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore.
9. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell'area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2), nel Parco naturale del Bosco delle Querce sono ammesse le attività per la realizzazione del 'Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo' e delle opere ad esso connesse inerenti con la localizzazione della infrastruttura derivante dal progetto preliminare, approvato ai sensi e per gli effetti della legge 443/2001 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), con deliberazione CIPE n. 77 del 29 marzo 2006, come modificato e ottimizzato dalla progettazione definitiva per minimizzare la portata delle interferenze nel Parco naturale del Bosco delle Querce. Le attività per la realizzazione dell'infrastruttura sono ammesse fermo restando il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali di efficacia e sicurezza oggi persistenti nell'area.
NOTE:
1. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2010. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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