Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 15

Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale(1)

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;15

Art. 5
(Intese specifiche)
1. In assenza dell'intesa generale e preventiva di cui all'articolo 2, la Regione può concludere con i Ministeri competenti, per l'approvazione dei progetti infrastrutturali di cui è riconosciuto il concorrente interesse regionale, specifiche intese per ogni singola opera che, attraverso modalità concertate, consentano alla Regione di assumere, in tutto o in parte, le funzioni relative alla valutazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture.
2. Attraverso le singole intese di cui al comma 1, la Regione può concordare l'applicazione anche di singole parti della procedura di cui al titolo I.
NOTE:
1. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2010. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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