Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 15

Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale(1)

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;15

Art. 6
(Intervento regionale)
1. In assenza dell'intesa generale e preventiva col Governo, di cui all'articolo 2, ovvero in assenza di singole intese specifiche, di cui all'articolo 5, ovvero decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta di intesa, di cui agli articoli 2 e 5, per evitare che il ritardo arrechi un grave pregiudizio alla realizzazione delle infrastrutture, si applicano le norme del presente titolo III. La procedura di cui ai commi 2 e 3 è attivata solo se espressamente previsto nell’ambito di una specifica intesa con il Governo che potrà altresì stabilire le modalità, i contenuti e i tempi dell’intervento regionale diretto a superare l’inerzia.(5)
2. In caso gli organi statali competenti non provvedano nei termini di legge, il Presidente della Giunta regionale segnala al Governo l'inerzia reiterata ed immotivata e, trascorso il termine di trenta giorni dalla segnalazione al Governo, può trasmettere al CIPE il progetto preliminare o definitivo. In questi casi, i pareri espressi dalla Regione ai sensi del d.lgs. 163/2006 assumono il valore di cui agli articoli 165, comma 4, 166, comma 4, e 183, comma 5, del d.lgs. 163/2006.
3. Nel caso in cui il CIPE non provveda nei termini di legge all'approvazione del progetto preliminare o definitivo o comunque resti immotivatamente inerte, il Presidente della Giunta regionale segnala l'inerzia al Governo, perché inviti il CIPE ad ottemperare. Perdurando l'inadempimento del CIPE per un termine di trenta giorni a decorrere dalla segnalazione del Presidente, la Regione può compiere gli atti e le attività necessarie all'approvazione del progetto. L'approvazione ha il valore di cui agli articoli 165 e 166 del d.lgs. 163/2006.
NOTE:
1. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2010. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi