Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 15

Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale(1)

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;15

Art. 9
(Accordi di Programma)
1. Per la definizione e l'attuazione concertata delle attività connesse alla presente legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 10, comma 3, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da questi delegato, competente per materia, impiega tutte le forme di concertazione ritenute più opportune e, prioritariamente, promuove la conclusione di accordi di programma ed attua quelli già promossi, onde assicurare il coordinamento delle attività di competenza dei soggetti interessati all'attuazione delle opere di cui all'articolo 1, ottimizzarne i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma assicura l'azione integrata e coordinata degli enti interessati fino alla completa realizzazione dell'opera.
3. Il Presidente della Giunta regionale o il suo delegato convoca l'assemblea dei sindaci dei comuni coinvolti dall'intervento infrastrutturale, al fine di procedere alla nomina dei rappresentanti di comuni nel comitato per l'accordo di programma. Per garantire il massimo coinvolgimento di comuni, nel rispetto dell'efficienza dell'azione amministrativa, i comuni devono indicare un numero di rappresentanti pari, complessivamente, al totale di quelli nominati dagli altri enti, pubblici o privati, che partecipano al comitato.
4. Qualora il comitato per l'accordo e il collegio di vigilanza debbano assumere decisioni che comportino conseguenze di carattere territoriale che coinvolgono un comune, sono tenuti a convocare nella riunione il rappresentante del comune interessato. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, s'intendono richiamante le norme regionali vigenti in materia di programmazione negoziata.
NOTE:
1. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2010. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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