Legge Regionale 18 giugno 2008 , n. 17

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 25, 1° suppl. ord. del 20 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-18;17

Art. 1
(Disposizioni non finanziarie)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 26 è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno.';
b) dopo il comma 5 bis dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:
'5 ter. Sono recepite le disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS di rete Natura 2000, e in particolare i divieti e gli obblighi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera i), all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a j) e all'articolo 6, commi 8, 12 e 13.'.
2. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale)(2)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 8 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
'8. Il rapporto di lavoro delle unità, di cui ai commi 6 e 7, viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal dirigente individuato dagli atti di organizzazione. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione. Nel caso in cui la cessazione o la modifica dell'incarico avvenga in corso di legislatura e il nuovo amministratore di riferimento confermi il rapporto di lavoro, questo prosegue senza soluzione di continuità.'.
3. I contratti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 16/1996, in essere alla data del 1 gennaio 2008, sono adeguati alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 16/1996, sono applicate anche al Consiglio regionale in quanto compatibili: si considerano adeguati a dette disposizioni sia i contratti in essere al 1 gennaio 2008, sia i contratti stipulati successivamente. Resta ferma la competenza alla sottoscrizione dei contratti prevista dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale).
6. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)(4)è apportata la seguente modifica:
a) (5)
8. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(7)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3 bis dell'articolo 25, le parole 'la Regione può avvalersi delle società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi dell'articolo 55, commi 17 e 17 bis.' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione può avvalersi delle società regionali di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007).'.
9. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche' e altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)(8)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'articolo 8 le parole 'entro il 30 marzo 2008' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 ottobre 2008'.
10. Alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 36 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al Volume I, la tabella dell'elenco C 'Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali' è integrata dalla tabella sottostante:

U.P.B.
Rif. L.R.34/78
Previsione 2008
Previsione 2009
Previsione 2010
1.1.5.2.4
Art. 23
3.190.000,00
3.090.000,00
3.090.000,00
2.2.1.2.401
Art. 23
600.000,00
300.000,00
0
3.3.2.3.381
Art. 23
294.228,00
151.763,00
154.946,00
3.4.2.2.31
Art. 23
250.000,00
250.000,00
250.000,00
3.5.1.2.417
Art. 23
500.000,00
500.000,00
500.000,00
3.7.1.2.34
Art. 23
7.728.000,00
8.040.000,00
8.040.000,00
3.8.2.2.366
Art. 23
650.000,00
650.000,00
650.000,00
6.3.2.2.137
Art. 23
160.000,00
160.000,00
160.000,00
6.4.1.2.299
Art. 23
100.000,00
100.000,00
100.000,00
7.2.0.2.186
Art. 23
220.000,00
220.000,00
220.000,00
7.4.0.2.237
Art. 23
557.142,86
557.142,86
557.142,86

b) al Volume I, l'elenco F 'Garanzie prestate dalla Regione' è integrato dalla voce seguente:
'Altre garanzie
1) Legge 1 giugno 1993,n. 16;
2) Legge 6 dicembre 1999, n. 23;
3) Legge 16 dicembre 1996, n. 34;
4) Obiettivo 2 Artigianato.'.
11. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stanziate le risorse relative al finanziamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 31 (Legge finanziaria 2007) non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
12. I residui passivi riguardanti i contributi in conto crediti d'imposta non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato si considerano, in via sperimentale, perenti agli effetti amministrativi.
13. Al fine di avviare l'armonizzazione degli istituti giuridici ed economici del personale regionale, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) si applicano agli enti individuati dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), compresi nell'allegato A lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) ed appartenenti al comparto contrattuale regioni ed autonomie locali.
14. Le risorse accantonate sull'UPB 7.2.0.1.184 'Spese generali' per la sola copertura di eventuali oneri riferibili alle operazioni in derivati sono quantificate annualmente con la legge di bilancio e hanno natura di spesa obbligatoria ex art. 39 della l.r. 34/1978 e qualora entro il termine dell'esercizio non fossero impegnate, in tutto o in parte, le stesse sono iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'art. 50 della l.r. 34/1978.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 21 marzo 2000, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 12 luglio 2007, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 31 dicembre 2007, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi