Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 7
(Art. 6, L.R. 16/1996)
(Assegnazione di quote del bilancio)
1. In concomitanza con l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale, e comunque entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale, sentiti i direttori, esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.
2. La Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all'assegnazione a ciascuna direzione generale, o altra struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa, di una specifica quota di bilancio individuando i corrispondenti capitoli, e ne dà comunicazione alle competenti commissioni consiliari.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche la quota parte degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al costo del personale e all'acquisizione di beni e servizi necessari per il pieno adempimento dei compiti assegnati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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