Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 8
(Art. 7, L.R. 16/1996)
(Comitati tecnico consultivi e incarichi di consulenza)(2)
1. Per gli approfondimenti tecnico-specialistici e per il supporto consultivo, l'amministrazione regionale può avvalersi di:
a) consulenti del Presidente
La Giunta regionale può conferire incarichi, nel numero massimo di cinque, per lo studio e la soluzione di questioni istituzionali connessi allo svolgimento delle funzioni proprie del Presidente della Giunta a soggetti di comprovata professionalità, previa individuazione dell'ambito istituzionale, della durata, del compenso e dei casi di risoluzione anticipata. Gli incarichi decadono con l'entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale;
b) comitati tecnico-scientifici
La Giunta regionale può costituire comitati tecnico-scientifici a carattere consultivo individuandone la composizione, la durata, nonché le modalità di funzionamento e di conferimento di incarico a eventuali esperti esterni all'amministrazione in qualità di componenti di tali comitati. Ogni comitato decade con l'entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale;
c) consulenze professionali
La Giunta regionale, per l'approfondimento di questioni richiedenti specifica competenza professionale o iscrizioni in albi professionali, ove non sia possibile provvedere con le strutture dell'amministrazione regionale, può conferire incarichi professionali con finalità e oggetto individuati e previa determinazione del compenso. Ciascun incarico non può superare i dodici mesi, fatto salvo rinnovo espresso, e cessa comunque con l'entrata in carica della nuova Giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Per gli incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si provvede previa pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, di norma all'inizio di ogni legislatura.
3. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo sono rispettate le cause di incompatibilità di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione).
4. I provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono comunicati al Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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