Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 9
(Art. 8, L.R. 16/1996)
(Regolamentazione organizzativa e rapporti di lavoro)
1. Fermo restando quanto stabilito dal presente titolo, l'organizzazione regionale è regolata, secondo le rispettive competenze, mediante:
a) provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta regionale e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola l'amministrazione regionale;
b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.
2. Nell'ambito degli atti organizzativi di cui al comma 1, le modalità applicative per l'organizzazione delle strutture e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dal dirigente competente in materia di organizzazione e personale, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. Il comitato di coordinamento di cui all'articolo 14 assicura, nell'esercizio delle funzioni assegnate, il coordinamento e la integrazione dei suddetti interventi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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