Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 14
(Art. 14, L.R. 16/1996)
(Comitato di coordinamento delle direzioni)
1. Al fine di consentire l'unitarietà dell'attività ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative della Giunta regionale, è istituito il comitato di coordinamento delle direzioni, composto dai direttori. Il comitato opera nell'ambito di indirizzi impartiti dalla Giunta per gli aspetti di carattere generale e di indicazioni espresse dagli assessori per gli aspetti riferiti agli ambiti specifici determinati dagli incarichi attribuiti.
2. Il comitato esprime pareri e formula proposte operative alla Giunta regionale e ai suoi componenti in merito:
a) alla attribuzione alle direzioni di nuove competenze derivanti dalle applicazioni di leggi statali o normative comunitarie;
b) alla definizione dei procedimenti intersettoriali che richiedono integrazione e apporti interdisciplinari;
c) alle esigenze di risorse economiche, strumentali e di personale necessarie al funzionamento delle direzioni.
3. Il comitato è presieduto dal segretario generale della Presidenza che lo insedia. Nella prima seduta formula, su proposta del segretario generale, un apposito regolamento di funzionamento che è approvato dalla Giunta regionale; il comitato può operare anche in modo articolato con riferimento alle aree di intervento e di funzionamento della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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