Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 15
(Art. 16, L.R. 16/1996)
(Graduazione delle posizioni dirigenziali)
1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del direttore competente in materia di personale ed organizzazione, sentito il comitato di coordinamento delle direzioni di cui all'articolo 14.
3. All'atto dell'istituzione di nuove posizioni dirigenziali, la Giunta regionale provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.
4. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.
5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro 60 giorni dalla istituzione delle strutture organizzative di cui al comma 4 dell'articolo. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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