Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 19
(Art. 19, L.R. 16/1996)
(Rappresentanza e difesa dell'amministrazione regionale)
1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione regionale, avanti la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, è istituita l'avvocatura regionale.
2. L'avvocatura provvede in particolare:
a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione regionale;
b) alla difesa in giudizio dell'amministrazione regionale;
c) alla formulazione di proposte alla Giunta regionale, di concerto con i direttori competenti, circa l'opportunità e/o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, anche formulando pareri e consulenze;
d) a formulare alla Giunta regionale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificità delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dalla circoscrizione del tribunale di Milano e del tribunale amministrativo della Lombardia.
3. La Giunta regionale, con apposito atto, provvede alla definizione di ulteriori funzioni, alla individuazione delle posizioni professionali necessarie, alle graduazioni delle medesime posizioni e all'individuazione dell'avvocato coordinatore.
4. La Giunta regionale, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalità di cui alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007) e nell'ottica di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), procede all'iscrizione dei titolari delle posizioni di cui al comma 3 in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalità per accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, il personale interessato all'iscrizione al ruolo professionale è quello in servizio all'entrata in vigore della l.r. 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008) presso l'Avvocatura regionale, che abbia esercitato con profitto patrocinio professionale a favore della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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