Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 24
(Art. 22, L.R. 16/1996)
(Semplificazione dell'attività amministrativa)
1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze, fa capo la responsabilità della semplificazione delle procedure, dell'introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei tempi.
2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di altre unità organizzative interne all'amministrazione regionale, o qualora lo richiedano obiettivi di snellezza amministrativa per adempimenti dei rispettivi settori, il coordinatore del comitato di coordinamento di cui all'articolo 14 e ciascun direttore possono indire apposite conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990.
3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di proposta o provvedimento definitivo.
4. Con provvedimento della Giunta regionale vengono definite le modalità e gli strumenti per assicurare la massima circolazione delle informazioni nell'ambito delle strutture della Giunta regionale e nei rapporti con gli enti locali che operano sul territorio regionale.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o comportamenti difformi da quanto previsto dal presente articolo, anche stabilendo specifiche sanzioni di tipo disciplinare ed economico a carico dei dirigenti responsabili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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