Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 27
(Art. 26, L.R. 16/1996)
(Conferimento di incarichi dirigenziali)
1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si tiene conto:
a) delle attitudini, delle capacità e dei requisiti professionali del singolo dirigente;
b) dei risultati conseguiti in precedenza;
c) dei curricula professionali.
2. Gli incarichi dei dirigenti vengono attribuiti con provvedimenti della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di personale, di concerto con gli altri componenti della Giunta in relazione agli incarichi assessorili. I suddetti provvedimenti sono istruiti su iniziativa dei rispettivi direttori, sentiti i dirigenti di servizio per la nomina dei dirigenti d'ufficio.
3. Alle strutture di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) è preposto un direttore.
4. L'incarico di direttore è conferito a seguito di provvedimento della giunta regionale che ne stabilisce la durata, per un periodo non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta per la medesima direzione; può essere attribuito anche a persone esterne all'amministrazione regionale nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001. L'incarico stabilisce il trattamento economico con riferimento all'entità prevista dal comma 5 dell'articolo 29, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Sino ad un massimo di cinque direttori, il conferimento dell'incarico può avvenire su base fiduciaria in relazione alle aree di intervento individuate come strategiche dal Presidente della Regione e declinate nel programma di governo di cui all'articolo 25, comma 8, dello Statuto d'autonomia della Lombardia; l'incarico è affidato con le modalità definite dalla Giunta, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 ed è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.(13)
5. L'incarico di direttore è attribuito a persone che siano in possesso del diploma di laurea.
7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.
9. L'incarico di direttore è incompatibile con quello di membro del consiglio e della giunta delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli organi delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere nonché di membro del Parlamento.
10. Fermo restando il vincolo numerico di cui al comma 6 dell'articolo 25, gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione regionale, nel rispetto dei requisiti soggettivi e della percentuale inferiore di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.(15)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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