Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 29
(Art. 28, L.R. 16/1996)
(Trattamento economico)
1. La retribuzione dei dirigenti è determinata in relazione a quanto previsto nella presente legge, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale nonché dei contratti collettivi per l'area della dirigenza del comparto.
2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
a) retribuzione di qualifica;
b) retribuzione di posizione;
c) retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di posizione è riferita alla graduazione delle posizioni di cui all'articolo 15 ed ha caratteristiche di fissità e continuità per la durata dell'incarico. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti anche sulla base del sistema delle valutazioni previste dal presente titolo.
4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato è definita annualmente dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva anche per quanto concerne le risorse aggiuntive, e trova capienza in uno specifico capitolo di bilancio. Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai dirigenti delle varie strutture.
5. Il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori centrali incaricati ai sensi dell'articolo 11è stabilito con provvedimento della Giunta regionale nella misura massima data dalla retribuzione, comprensiva delle integrazioni, dei direttori generali delle aziende sanitarie così come prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Tale trattamento economico può essere maggiorato fino al 20 per cento nei confronti di non più di un quarto del numero complessivo dei direttori generali e dei direttori centrali, avuto riguardo alla durata dell'incarico, alla provenienza o meno dai ruoli regionali, alle funzioni e alla complessità attribuite e degli obiettivi assegnati; per il segretario generale della Presidenza della Giunta tale trattamento economico è incrementato in misura non superiore al 20 per cento. Le integrazioni previste dal citato d.p.c.m. sono riferite esclusivamente ai risultati di gestione ed alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.(17)
6. La Giunta regionale può attribuire ai dirigenti l'incarico di direttore di funzione specialistica di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 25 e l'incarico di vicario del direttore generale e centrale. Le modalità di attribuzione di tali incarichi sono quelle di cui ai commi 4, 5 e 7, dell'articolo 27. Il possesso del diploma di laurea può essere sostituito, per i dirigenti di ruolo della Giunta regionale, dal possesso del diploma di scuola media superiore congiuntamente ad un'esperienza dirigenziale acquisita con non meno di 10 anni quale titolare di strutture dirigenziali della Giunta regionale. Il trattamento economico del direttore di funzione specialistica e del vicario del direttore generale è stabilito nel provvedimento di incarico, con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l'area della dirigenza, maggiorata di una entità variabile in ragione della complessità e specificità delle responsabilità attribuite.(18)
7. Entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico, ciascun dirigente è tenuto a depositare:
a) una dichiarazione, del cui contenuto si assume ogni responsabilità, riferita a diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, alle azioni di società, alle cariche di amministratore o di sindaco di società;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche.
Entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i dirigenti sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. (19)
7 bis. Fermi restando gli obblighi di pubblicità prescritti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti sono pubblicati nel sito web istituzionale della Regione. (20)
7 ter. Ogni dirigente pubblica nel sito web istituzionale della Regione, entro tre mesi dal conferimento dell’incarico o dal verificarsi di eventuali variazioni, i dati di cui al comma 7, lettera a), con i relativi aggiornamenti, e, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati di cui al comma 7, lettera b), secondo modalità stabilite dall’amministrazione.(21)
7 quater. L’omessa pubblicazione dei dati di cui al comma 7 ter costituisce illecito disciplinare a carico del dirigente inadempiente, ferma ogni altra responsabilità riguardo alla correttezza e veridicità dei dati soggetti a pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione da parte del dirigente di tutto o di parte dei dati, l’amministrazione procede alla pubblicazione, in via sostitutiva, entro trenta giorni dalla scadenza prevista.(21)
7 quinquies. La pubblicazione dei dati, di cui ai commi 7 bis e 7 ter, sul sito web istituzionale della Regione è effettuata nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, che prevede anche il rispetto di misure di sicurezza sui motori di ricerca e riutilizzo dei dati.(21)
8. La retribuzione di posizione per i dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è definita secondo la disciplina del contratto collettivo per l'area della dirigenza in vigore e in base ai criteri di equiparazione prestabiliti tenuto conto di quanto stabilito dalle leggi regionali istitutive dei singoli enti ed aziende.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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