Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 32
(Art. 31, L.R. 16/1996)
(Sostituzione dei dirigenti)
1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore, le relative funzioni sono affidate, con provvedimento della Giunta regionale, ad altro dirigente provvisto di professionalità adeguata all'incarico. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale stabilisce il trattamento corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita. Detto trattamento sarà corrisposto a titolo di assegno personale e l'entità non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del direttore sostituito e quello in godimento.
2. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente le relative funzioni sono conferite ad altro dirigente individuato, preferibilmente nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalità previste dalla presente legge.
3. Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, gli incarichi di cui al comma 1 sono automaticamente conferiti al dirigente indicato all'inizio di ogni anno da ciascun direttore; non comportano attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.
4. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l'esclusione dei periodi di congedo di maternità o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), la titolarità del relativo incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell'esperienza e delle esigenze organizzative.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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