Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 41
(Art. 6, L.R. 21/1996)
(Assegnazione di quote di bilancio)
1. In concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale e comunque entro i successivi sessanta giorni, l'Ufficio di Presidenza, sentiti i direttori generali, esplicita, con specifico provvedimento, i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.
2. L'Ufficio di Presidenza, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all'assegnazione a ciascuna direzione generale, o ad altra struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa di una specifica quota di bilancio individuando i capitoli di spesa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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